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Casli study

Recesso dalla S.r.l.: come uscire dalla società senza una causa prevista dalla legge o dallo statuto

Quando il rapporto tra soci diventa difficile, l’assenza di una causa di recesso non esclude necessariamente la possibilità di trovare una soluzione condivisa.

Il nostro cliente era socio e membro del Consiglio di Amministrazione di una S.r.l. e si trovava in una situazione di conflitto con gli altri soci.
La volontà era chiara: uscire dalla Società e interrompere il rapporto societario.

Il problema era altrettanto chiaro.
Nel caso concreto non esisteva né una causa di recesso prevista dalla legge, né una specifica causa prevista dallo statuto della Società.
Era quindi necessario individuare una strada diversa dal normale esercizio unilaterale del diritto di recesso.

Contesto e
problematica

Il cliente aveva maturato la volontà di interrompere definitivamente il proprio rapporto con la Società. Prima di procedere, però, era necessario capire se esistessero le condizioni per esercitare legittimamente il recesso del socio in S.r.l.

Un conflitto che non dava automaticamente diritto al recesso

Il rapporto tra il cliente e gli altri soci era diventato conflittuale. Tuttavia, questa situazione non determinava, di per sé, l’esistenza di una causa che consentisse al socio di recedere unilateralmente.

Il cliente si trovava quindi davanti a una situazione delicata: non desiderava più proseguire il rapporto societario, ma non disponeva di uno strumento immediato per interromperlo.

Nessuna causa legale o convenzionale

Dall’analisi del caso è emerso che non ricorreva nessuna delle condizioni che avrebbero consentito di esercitare il recesso secondo quanto previsto dalla legge o dallo statuto.

La questione, quindi, non era semplicemente capire come comunicare il recesso, ma individuare una soluzione alternativa capace di rendere possibile l’uscita del socio dalla Società.

La nostra proposta
al Cliente

Una volta ricostruita la situazione, il nostro intervento è partito da una call con il cliente, necessaria per comprendere il contesto, gli obiettivi e le condizioni entro cui impostare la strategia. Da qui è stata avviata una trattativa con la Società e con gli altri soci.

Dal recesso unilaterale a una soluzione consensuale

In assenza di una causa che consentisse al cliente di uscire autonomamente dalla Società, abbiamo proposto di valutare un recesso consensuale.

Nel caso analizzato, questa soluzione permetteva di arrivare allo scioglimento del rapporto del singolo socio attraverso l’accordo delle parti, anche al di fuori delle normali condizioni di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

Le condizioni per costruire l’accordo

Secondo l’impostazione giuridica adottata nel caso, il recesso consensuale nelle S.r.l. è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza quando:

  • tutti i soci esprimono il proprio consenso all’unanimità;
  • la liquidazione della quota viene effettuata attingendo alle riserve disponibili.

 

Il punto centrale diventava quindi non più l’esistenza di un diritto unilaterale del socio, ma la possibilità di costruire un accordo condiviso tra tutte le parti coinvolte.

Soluzione individuata e
benefici per il cliente

La trattativa ha avuto esito positivo e ha consentito al cliente di uscire dalla Società attraverso il recesso consensuale. La soluzione non ha riguardato solamente l’interruzione del rapporto societario, ma anche gli aspetti economici collegati alla posizione del cliente.

La negoziazione del valore della partecipazione

Il valore da riconoscere al socio per la propria quota non è stato lasciato irrisolto, ma è diventato parte della trattativa.

Le parti hanno quindi negoziato il valore della liquidazione della partecipazione, definendo le condizioni economiche dell’uscita del cliente dalla Società.

Anche il ruolo di amministratore entra nella trattativa

Il cliente non era soltanto socio, ma faceva parte anche del Consiglio di Amministrazione.

Per questo motivo, contestualmente alla liquidazione della quota, è stato negoziato anche il conguaglio del compenso spettante per l’attività svolta come amministratore.

L’accordo ha così permesso di affrontare in modo unitario entrambe le posizioni del cliente: quella di socio e quella di amministratore. La trattativa si è conclusa positivamente e il cliente è definitivamente fuoriuscito dalla Società.

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